VOUCHER in agricoltura: insufficienti le modifiche proposte dal Governo

Il decreto Dignità dei primi di agosto 2018 ha introdotto modifiche lievi alle norme, già in vigore, sull' utilizzo dei voucher in agricoltura. A parte l’estensione al turismo ed agli enti locali, settori per i quali l’estensione effettivamente costituisce una novità, sono purtroppo deludenti le novità introdotte per il settore agricolo. Ci aspettavamo il ripristino della norma originaria  (acquisto dei voucher senza appesantimenti informatici o burocratici ) e quindi che reintroducesse procedure semplici ed immediate per regolarizzare il lavoro occasionale ( es. vendemmia , raccolta frutti , carico dei vasi etc..). Ci aspettavamo possibilità per le piccole imprese esonerate IVA, spesso condotte da anziani, che originariamente potevano utilizzare i voucher senza limitazioni nelle caratteristiche dei prestatori. Purtroppo l’unica novità è l’estensione da 3 a 10 giorni del periodo di utilizzo, comunque programmato e pre-dichiarato dall’ azienda verso l’INPS, del prestatore occasionale. Quindi, riepilogando, i voucher sono utilizzabili esclusivamente, indifferentemente da aziende agricole in contabilità IVA ed aziende agricole esonerate IVA, per prestazioni occasionali di studenti entro i 25 anni, pensionati, disoccupati e percettori di ammortizzatori sociali ( es. cassa integrazione ) per un massimo di 10 giorni di utilizzo continuativi o interrotti indicando un monte ore complessivo presunto. Gli obblighi amministrativi ed informatici, da svolgere preventivamente rispetto alle prestazioni lavorative occasionali (voucher), sono purtroppo invariati e addirittura superiori rispetto alla norma introduttiva di alcuni anni fa . Inoltre è stato confermato che i lavoratori occasionali non possono avere svolto attività come operai agricoli nell’anno precedente.