Tari e rifiuti per gli agriturismi: ecco le precisazioni

Il nuovo D.lgs n.116 del 2020 e le circolari ministeriali specifiche sulla Tari hanno previsto la conferma della classificazione dei rifiuti delle aziende agrituristiche come RIFIUTI URBANI e non come RIFIUTI SPECIALI.

I rifiuti dell’attività agrituristica, con esclusione di quelli pericolosi, possono essere smaltiti tramite i servizi pubblici comunali o, in alternativa, tramite il gestore abilitato con le convenzioni di Cia Savona come BASECO e FG RICICLAGGI, a titolo oneroso, sulla base di un prezziario e di un contratto.

Entro maggio l’azienda agrituristica può comunicare via PEC al proprio Comune di aver scelto l’opzione alternativa al servizio pubblico. Con questa scelta avrà diritto all’esenzione della percentuale di quota variabile della Tari comunale, in relazione alla quantità di rifiuti conferita al gestore.

Per le imprese agrituristiche che continueranno a utilizzare il servizio pubblico è utile conoscere che la sentenza n.1. 162/2020 del Consiglio di Stato obbligherebbe i Comuni a prevedere una classificazione specifica per gli agriturismi e non la assimilazione agli alberghi (nelle tariffe di smaltimento).