Saranno ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica, dei quali i soggetti privati e del terzo settore abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell’operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, fermo restando che deve essere assicurato che il sostegno del bando non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni) che il soggetto privato ha contratto con l'ente pubblico.
Possono presentare domanda di finanziamento persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria.
Gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici potranno interessare immobili, appartenenti alle tipologie di architettura rurale puntualmente descritte di seguito, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del decreto legislativo n.42/2004 ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti regionale e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica.
I medesimi interventi potranno, inoltre, riguardare spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali.
Le tipologie di architettura rurale sono individuabili negli edifici ed insediamenti storici che siano testimonianze significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell’evoluzione del paesaggio.
Rientrano in questa definizione:
- edifici rurali: manufatti destinati ad abitazione rurale o destinati ad attività funzionali all’agricoltura (mulini ad acqua o a vento, frantoi, ecc.), che abbiano o abbiano avuto un rapporto diretto o comunque connesso con l’attività agricola circostante e che non siano stati irreversibilmente alterati nell’impianto tipologico originario, nelle caratteristiche architettonico-costruttive e nei materiali tradizionali impiegati;
- strutture e/o opere rurali: i manufatti che connotano il legame organico con l’attività agricola di pertinenza (fienili, ricoveri, stalle, essicatoi, forni, pozzi, recinzioni e sistemi di contenimento dei terrazzamenti, sistemi idraulici, fontane, abbeveratoi, ponti, muretti a secco e simili);
- elementi della cultura, religiosità, tradizione locale: manufatti tipici della tradizione popolare e religiosa delle comunità rurali (cappelle, edicole votive, ecc.), dei mestieri della tradizione connessi alla vita delle comunità rurali, ecc.
Non sono ammissibili le operazioni riguardanti beni localizzati nei centri abitati.
Il contributo è concesso, fino ad un massimo di 150.000 euro come forma di cofinanziamento per una aliquota dell’80%. Il contributo è portato al 100% se il bene è oggetto di dichiarazione di interesse culturale, fermo restando la soglia massima di 150.000 euro.
Il decreto di assegnazione delle risorse e il format di avviso pubblico sono il frutto di un lungo confronto tra il MiC e la Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni e Province autonome, terminato al tavolo tecnico di cui all'articolo 33 del decreto legge 152/2021 in data 23 febbraio 2022. Il decreto è stato sottoscritto dal ministro il 18 marzo 2022.
La Regione Liguria ha provveduto all’approvazione dell’avviso pubblico con deliberazione della Giunta regionale n.346 in data 21 aprile 2022. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del 30 aprile 2022 ed entro le ore 16.59 del 27 maggio 2022 sul portale di Cassa Depositi e Prestiti all’indirizzo: https://portale-paesaggirurali.cdp.it/