"Parco Agrisolare", decreto per il nuovo bando: ecco cosa cambia

E' stato pubblicato dal Ministero il decreto relativo ad un secondo bando che fornisce le direttive necessarie all’avvio della misura “Parco Agrisolare”, a cui sono dedicate risorse pari a 1,5 miliardi di euro a valere sui fondi del PNRR.  

Il decreto reca le disposizioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, tramite l’erogazione di un contributo a fondo perduto.

Il decreto definisce i criteri e le modalità di erogazione delle risorse:

  1. i criteri per la concessione dell’aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso;
  2. la procedura per l’ammissione all’aiuto;
  3. i criteri di verifica e le modalità di concessione dell’aiuto.
In questo secondo bando se il posizionamento dei pannelli è finalizzato all'autoconsumo il contributo salirebbe all' 80% (nel bando precedente era il 40%) mentre l'installazione libera (oltre l'autoconsumo) verrebbe finanziata al 30%.
Il secondo bando Parco Agrisolare 2023 in arrivo si differenzia dal primo e prevede: un raddoppio della potenza di picco massima installabile che passa da 500 a 1000 kWp; un raddoppio della spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo e ricarica che passa da 50 mila a 100 mila euro.

Finalità e ambito di applicazione

Il decreto fornisce le direttive per l’erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Gli impianti fotovoltaici sono ammissibili unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il proprio autoconsumo, ovvero l’autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata.

La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo, ovvero di autoconsumo condiviso, annuale.

Gli interventi agevolativi sono attuati con provvedimenti successivi che individuano, oltre a quanto previsto nel presente decreto, le spese ammissibili, la forma e l’intensità delle agevolazioni, le modalità concrete per assicurare il rispetto del principio “non arrecare danno significativo”, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.

Risorse disponibili

Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1.500 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2. e, a seguito del decreto del 21 dicembre 2022 e decreto del 30 marzo 2023, risultano risorse residue pari ad euro 993.031.470,19.

Le risorse sono destinate:

  • alle imprese del settore della produzione agricola primaria per una quota pari a 693.031.470,19 euro
  • alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli (tabella 2A di cui all’Allegato A del Decreto), per un importo pari a 150 milioni di euro
  • alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (tabella 3A di cui all’Allegato A del Decreto), per un importo pari a 75 milioni di euro
  • alle imprese del settore della produzione agricola primaria (tabella 4A di cui all’Allegato A del Decreto), per un importo pari a 75 milioni di euro.

Un importo pari ad almeno il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Soggetti beneficiari

Sono Soggetti beneficiari:

  1. imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria
  2. imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all’Avviso da emanarsi
  3. le cooperative agricole.

Criteri ed entità dell’aiuto

Per le imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli si fa riferimento alle intensità di aiuto di cui all’Allegato A al presente Decreto, Tabella 2°.

Per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli le intensità di aiuto sono specificate nell’Allegato A Tabella 3A.

Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Progetti ammissibili

La misura finanzia progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica.

Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.

Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:

  1. rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit)
  2. realizzazione dell’isolamento termico dei tetti:
  3. realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).

Sono ammissibili, le seguenti spese:

  1. realizzazione di impianti fotovoltaici
  2. acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto
  3. sistemi di accumulo
  4. fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi
  5. costi di connessione alla rete fino a un limite massimo di euro 1.500,00/kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici
  6. demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/kWp.

Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.

Non sono ammissibili i seguenti costi:

  1. acquisto di beni in leasing
  2. acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti
  3. acquisto e modifica di mezzi di trasporto

È ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell'installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato.

I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario.

Procedura di richiesta del contributo

Modalità e termini sono fissati con successivi provvedimenti.

Gli interventi dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi e comunque entro il 30 giugno 2026.