Oltre all’azzeramento dell’Irpef agricola ed all’estensione degli incentivi fiscali di industria 4.0 per l’acquisto di beni strumentali tramite il credito di imposta e la conferma del bonus verde con la detrazione del 36% delle spese sostenute per sistemazione di aree verdi private e condominiali per la realizzazione di giardini compresi gli impianti irrigui, è stato nuovamente introdotto lo “sconto”, anzi il totale abbuono previdenziale INPS per i giovani sotto i 40 anni che diventano coltivatori diretti o imprenditori agricoli. La totale esenzione ( 100% ) della parte previdenziale dei contributi assicurativi durerà 2 anni.
La legge di bilancio permetterà ai florovivaisti una particolare tassazione forfettaria pari al 5% dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli florovivaisti e successivamente commercializzati (tenendo una contabilità separata): questo nel solo caso che non si superi il 10% del volume d’affari della parte agricola; se si supera questo limite l’attività di commercializzazione non potrà usufruire della tassazione del 5%, ma si potrà comunque utilizzare il regime forfettario normale con tassazione del 15%.
Un altro provvedimento che interessa la Liguria è quello che estende le possibilità offerte dalla disciplina dell’Enoturismo, introdotto dalla legge 205/2017, anche ai prodotti olivicoli. La legge 205/2017 ha definito, mediante i commi da 502 a 505 dell’Art. 1, la disciplina dell’attività di Enoturismo, ovvero un sistema di norme che vanno a regolamentare l’attività correlata al settore vinicolo.
Con il termine Enoturismo, si legge nella norma, si intendono:
- tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione;
- le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite;
- la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti;
- le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine;
Tutte queste possibilità vengono estese anche per le attività di conoscenza dell’olio d’oliva con la definizione di Oleoturismo.
Dal punto di vista fiscale è assolutamente interessante rilevare come all’Oleoturismo si applicheranno le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, vale a dire il sistema di conteggio ai fini della tassazione tipicamente utilizzato dagli agriturismi. Tale regime, si ricorda, è fiscalmente vantaggioso in moltissimi casi, in quanto consente agli agriturismi l’accesso ad un sistema di calcolo delle imposte sui redditi e dell’IVA che si basa su un meccanismo forfettario.