Emergenza COVID-19 - Primi provvedimenti da parte di Regione Liguria

REGIONE LIGURIA HA ADOTTATO ALCUNI PROVVEDIMENTI DI PROROGHE DI BANDI ED AUTORIZZAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA, PROVVEDIMENTI CHE COME CIA SAVONA SOLLECITAVAMO DA SETTIMANE. FACCIAMO NOTARE CHE L 'ALLEGATO 2 INSISTE CHE SI PUO LAVORARE IN REMOTO TRAMITE COLLEGAMENTI TELEMATICI  SUI BANDI. VERO. MA VERO ANCHE CHE GLI AGRICOLTORI NON RIESCONO SPESSO A UTILIZZARE AGEVOLMENTE TALI STRUMENTI.

Misure adottate per fronteggiare l’emergenza dovuta alla diffusione del COVID – 19.

 

 Settore Caccia, Pesca, Parchi e Forestazione

Sospensione delle gare e delle manifestazioni cinofile;

Sospensione delle attività di:

-         censimento degli ungulati;

-         prelievo effettuato dai selecontrollori;

-         pesca nelle acque interne (ai sensi del DPCM 11 marzo 2020);

Sospensione di tutte le attività scientifiche, educative e di fruizione degli enti parco regionali

Proroga dell’epoca ed esecuzione del taglio nei boschi cedui al di sotto degli 800 m, al 15 maggio (per il versante sul Mar Ligure) e 30 maggio 2020 (per il versante padano)

(allegato 1).

Piano di Sviluppo Rurale e FEAMP

  • Proroga al 30 settembre 2020 per le rendicontazioni delle misure 8 del P.S.R.;
  • Proroga al 31 marzo 2020 per la presentazione delle domande di aiuto riferite al bando relativo alla sottomisura 6.4 del P.S.R., con contestuale implementazione delle risorse finanziarie di € 1.000.000;
  • Semplificazione per la presentazione di progetti riferiti ai bandi relativi alle sottomisure 4.3 e 6.4 del P.S.R.. E’ concessa la possibilità per i Centri di Assistenza Agricola di presentare le domande con la documentazione in possesso e di integrare successivamente la mancante per motivazioni strettamente legate all’emergenza Covid – 19; (allegato 2)
  • Slittamento apertura Bandi FEAMP;
  • Massima disponibilità alla concessione di proroghe straordinarie per i progetti che subiranno ritardi a causa delle misure di contenimento.

 Apicoltura

Proroga al 31 luglio 2020 per la presentazione delle domande di pagamento e delle spese sostenute relativamente al bando avente ad oggetti gli interventi per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura. (allegato 3) 

Settore Fitosanitario

Estensione sino al 15 giugno 2020 della validità di tutte le autorizzazioni comunque denominate (per es. tesserini per l’acquisto di prodotti fitosanitari) in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile p.v. (ex commi 1 e 2 dell’articolo 103 del D. L. 18/2020).(allegato 4) 

Aziende

Indicazioni per consegna a domicilio:

-         dei pasti, da parte degli agriturismo e degli ittiturismo; (allegati 5 e 6)

-         delle materie prime e dei prodotti agroalimentari, da parte delle aziende agricole e ittiche; (allegato 7)

Procedura semplificata (attraverso l’autocertificazione dei produttori), attivata dagli enti certificatori, per l’attività di certificazione DO e IGP Vino;

Proroga al 30 ottobre 2020 per la presentazione delle rendicontazioni delle misure 1 e 2 relative alla mareggiata di ottobre 2018

 Enti Locali

Proroga dei termini al 31.07.2020, per la rendicontazione del bando 2018 (DGR 740 del 12.09.2018) per la concessione di contributi a favore delle Unioni di Comuni.


PROCEDURA DA UTILIZZARE PER IL RILASCIO DELLE DOMANDE SUI BANDI PSR APERTI NEL PERIODO DI EMERGENZA CORONAVIRUS

Si informa che, nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, i sistemi informatici utilizzati per la presentazione delle domande di sostegno (SIAR) funzionano regolarmente, come anche i sistemi di firma elettronica delle domande, i quali possono essere utilizzati in remoto, senza necessità di spostarsi dalla propria abitazione o azienda.

Al contrario, potrebbe incontrare qualche difficoltà l’acquisizione di documenti da parte di soggetti terzi. Per esempio: i tre preventivi per gli acquisti di beni e servizi o le autorizzazioni rilasciate da enti pubblici. Nel caso non si riesca a ottenere in tempo utile un documento da un soggetto terzo, si deve allegare alla domanda la richiesta di rilascio del documento in questione, inviata alla ditta o all’ente che lo deve rilasciare.

Per esempio: e-mail inviata ai fornitori con la richiesta di emissione di un preventivo, PEC inviata all’ente pubblico per il rilascio di una certificazione o autorizzazione o simili.


Informazioni per la ristorazione 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del DPCM 11 marzo 2020, sono sospese le attività di ristorazione, resta, tuttavia, consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico – sanitarie per le attività di confezionamento e di trasporto.

I requisiti necessari per la consegna dei pasti a domicilio sono i seguenti:

1. Obbligo di possedere una certificazione HACCP che preveda l’applicazione di procedure e strumenti per garantire le condizioni igieniche dei prodotti a tutela del consumatore;

2. I vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto di alimenti devono risultare puliti e devono essere presenti accorgimenti per evitare che il carico possa muoversi violentemente e, quindi, causare l’apertura accidentale dei contenitori;

3. I contenitori devono frequentemente essere sottoposti a una serie di operazioni di manutenzione e lavaggio per evitare eventuali rischi di contaminazione;

4. Effettuare controlli sull’integrità delle confezioni - contenitori ad ogni operazione di carico e scarico per prevenire eventuali contaminazioni;

5. Gli alimenti con copertura o farciti con panna e crema a base di uova e latte (crema pasticciera), yogurt nei vari tipi, bibite a base di latte non sterilizzato, prodotti di gastronomia con copertura di gelatina alimentare devono essere conservati a non più di + 4° C;

6. Gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi devono essere conservati da +60°C a + 65° C;

7. Gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi e le paste alimentari fresche con ripieno ad una temperatura non superiore a +10°C;

8. Il trasporto degli alimenti deve essere effettuato con veicoli muniti di contenitori con attestazione ATP (Accord Transport Perissable) con classificazione “frigorifero” per gli alimenti da conservare freddi ed “isotermico” per quelli da conservare caldi.

Per quanto riguarda la sola consegna a domicilio di prodotti agricoli, è possibile senza autorizzazioni specifiche, a condizione che non si tratti di prodotti che necessitano di una temperatura controllata per i quali è necessario rispettare i requisiti di cui sopra.

Con riferimento, invece, alla consegna dei prodotti ittici, risultano necessari il possesso dei specifici requisiti, di cui ai punti 1), 2), 3) 4, 7), 8), esposti in precedenza e la presentazione di apposita SCIA presso il SUAP del Comune competente.

Ai sensi della Legge Regionale n. 37/2007, il soggetto giuridico autorizzato alla degustazione può effettuare anche consegne a domicilio, se in possesso dei requisiti obbligatori citati in precedenza.

Chi non è autorizzato alla degustazione può presentare la SCIA, a condizione che lo consentano le dimensioni aziendali. Una volta depositata la segnalazione, il soggetto può procedere immediatamente.

Nel caso in cui le dimensioni aziendali non consentano di avviare una nuova attività, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività potrebbe prevedere la sostituzione temporanea (corrispondente alla durata dell’attuale emergenza sanitaria) di una parte di ristorazione con la nuova attività di degustazione, in modo da rispettare i limiti della prevalenza delle giornate di lavoro agricole. Quando sarà terminato il periodo emergenziale, l’impresa interessata avrà di nuovo la possibilità di riprendere l’attività di ristorazione a pieno regime.

Si allega il modulo della SCIA necessaria per l’esercizio dell’attività di degustazione.

Per verificare la prevalenza si può utilizzare la “Tabella di calcolo delle attività agrituristiche”, scaricabile al seguente collegamento ipertestuale:

http://www.agriligurianet.it/it/impresa/modulistica/settore-turistico/aprire-un-agriturismo.html

 Si ricorda, infine, che il servizio a domicilio debba necessariamente rispettare sia le vigenti norme igienico – sanitarie, sia quelle relative all’indicazione di eventuali allergeni nei prodotti pronti al consumo.


Informazioni per le aziende agricole e ittiche.

 Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del DPCM 11 marzo 2020, è consentita la consegna a domicilio, nel rispetto delle vigenti norme igienico – sanitarie.

Per quanto riguarda i prodotti agricoli che non necessitano di temperatura controllata (prodotti primari che non subiscono lavorazioni), è possibile la consegna a domicilio senza autorizzazioni specifiche. Si sottolinea che, per la loro natura, certi prodotti necessitano di essere contenuti in appositi recipienti a norma di legge.

Nel caso, invece, di consegna di prodotti da refrigerare si rammenta che:

- è necessario compilare la SCIA in modalità online, selezionando in successione le diverse opzioni che il sistema propone. Al termine della procedura, il sistema genera un modulo compilato. Si accede al sistema dal portale http://www.impresainungiorno.gov.it/

- il trasporto degli alimenti deve essere effettuato con veicoli muniti di contenitori con attestazione ATP (Accord Transport Perissable) con classificazione “frigorifero”

- i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto di alimenti devono risultare puliti.