Emergenza Coronavirus: Regione Liguria chiede al Ministero delle Politiche Agricole il riconoscimento dello stato di crisi per le aziende florovivaistiche

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITA' PER IL COMPARTO FLOROVIVAISTICO REGIONALE A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19.

LA GIUNTA REGIONALE RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

 - il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 - il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera u);

- il D.P.C.M. 1° aprile 2020 ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” il quale, all’articolo 1, comma 1, ha disposto quanto segue: ”L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020”;

DATO ATTO

che le misure urgenti di contenimento, applicabili sull'intero territorio nazionale, adottate con i richiamati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, limitano la circolazione delle persone e dispongono la chiusura di molteplici attività;

RICHIAMATO

il decreto legislativo n. 102/2004 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38” che all’articolo 1 prevede che il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite calamità naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso;

ATTESO

che il Fondo di Solidarietà Nazionale prevede, tra l’altro, interventi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali e/o eventi eccezionali; RICHIAMATO il regolamento (CE) n. 2012/2002 dell’11 novembre 2002, successivamente emendato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 istitutivi del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea (FSEU), il cui obiettivo è quello di integrare gli sforzi degli stati membri per coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato beneficiario attuando degli interventi di natura emergenziale;

RICHIAMATO altresì il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 all’articolo 1 comma 1 che prevede che le pubbliche amministrazioni adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti;

CONSIDERATO CHE:

- la perdurante fase emergenziale determinata dal COVID-19 sta facendo registrare ampie aree di crisi con conseguente danno economico rilevante con la perdita di produzioni portate al macero in quanto la non consentita mobilità delle persone ha di fatto comportato la riduzione dei consumi e, quindi, determinato pesanti ripercussioni nella commercializzazione del prodotto;

- sono pervenute alle Strutture regionali competenti comunicazioni inerenti il grave disagio avvertito dalle aziende florovivaistiche liguri conseguenti alla forte crisi economica che rischia di compromettere la futura esistenza di dette realtà produttive a causa della mancata vendita dei prodotti floricoli nel periodo primaverileestivo, che rappresenta l’arco temporale più importante dell’anno sia per la stagionalità produttiva che per i consumi, aggravata dall’onere dello smaltimento del materiale invenduto;

 - le Strutture medesime stanno tuttora provvedendo alla raccolta di ogni più ampia segnalazione al riguardo; - analoghe segnalazioni rappresentano l’avvio dell’insorgenza del problema anche per altri settori fra cui il comparto vitivinicolo, l’ortofrutta, la quarta gamma ed altri comparti, per i quali saranno adottati eventuali specifici provvedimenti, una volta acquisita ogni maggiore informazioni al riguardo;

TENUTO CONTO

della necessità di sostenere le imprese florovivaistiche della Liguria con interventi straordinari ai fini della ripresa economica e produttiva, attesa l’importanza strategica che alcuni comparti agricoli rivestono nel panorama produttivo e sull’economia complessiva del territorio regionale; VISTO il decreto legislativo n. 102/2004; Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura

DELIBERA

 1. di dichiarare lo stato di crisi per le imprese florovivaistiche danneggiate dalla perdurante fase emergenziale conseguente al contenimento del COVID-19;

2. di richiedere al Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali di porre in essere ogni iniziativa utile per l’attivazione, ai sensi del decreto legislativo n.102/2004, delle risorse previste dal Fondo di Solidarietà Nazionale ovvero per l’attivazione delle risorse provenienti da altri fondi;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

4. di incaricare il dirigente del Settore Ispettorato Agrario Regionale di definire procedure amministrative semplificate per l’accertamento ed il riconoscimento dei danni in argomento anche in deroga a quanto disposto dalla D.G.R. n. 256/2018 “Procedure per la ricognizione del danno e la gestione degli eventuali interventi finanziari a sostegno delle attività agricole danneggiate da avversità atmosferiche ed eventi eccezionali assimilabili alle calamità naturali”;

 5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito web della Regione Liguria. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

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