Dl Sostegni: Cia lancia canale online per le richieste di contributi

Ufficialmente attivo il canale web CIASostieneleimprese che supporterà le aziende della filiera agricola e agroalimentare nella richiesta dei contributi a fondo perduto previsti dal Dl Sostegni. Ad annunciarlo è Cia-Agricoltori Italiani in occasione del webinar informativo sulle misure per agricoltori, cittadini e imprese, contenute nel Decreto 41/21 varato lo scorso 22 marzo dal governo Draghi.

Il canale online, messo a punto dall’Ufficio Fiscale di Cia permetterà, con pochi e semplici passi, di verificare prima di tutto se si possiedono i requisiti per fare domanda. Basterà compilare il questionario per ricevere conferma o meno e avere modo di essere supportati nella compilazione, direttamente dai tecnici Cia nella sede più vicina alla propria azienda. Il servizio sarà chiaramente attivo fino allo scadere del termine nazionale stabilito per inoltrare le richieste e fissato per venerdì 28 maggio.

Nello specifico, la norma prevede un nuovo contributo a fondo perduto per tutti i soggetti che abbiano subìto un calo almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello 2019. Rientrano nella misura di agevolazione gli imprenditori agricoli, indipendentemente dal sistema di tassazione adottato: sono interessati, dunque, anche gli agricoltori che determinato il reddito su base catastale e, ovviamente, anche le imprese agricole multifunzionali.

Questa, come tutte le misure del Dl Sostegni per il mondo agricolo e rivolte anche ai cittadini, sono state oggetto del primo webinar nazionale cui seguiranno quelli sul territorio, promossi dal settore Servizi di Cia con l’intervento degli Uffici Fiscale, Legislativo e Credito di Cia insieme con CAF-Cia e INAC-Cia.

Tecnici ed esperti Cia sono a disposizione nelle sedi regionali e zonali distribuite capillarmente in tutta Italia per dare risposte e supporto, quindi, anche sulle nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale; rifinanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza; disposizioni in materia di reddito di emergenza; esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura; fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica; incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. E ancora, sulla proroga del periodo di sospensione delle attività dell’Agente della riscossione e annullamento dei carichi.

LE MISURE:

Nuovo contributo a fondo perduto per professionisti e imprese 
La norma prevede un nuovo contributo a fondo perduto per tutti i soggetti che abbiano subito un
calo almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quello 2019. Rientrano nella misura di agevolazione gli imprenditori agricoli,
indipendentemente dal sistema di tassazione adottato: sono interessati dunque anche gli
agricoltori che determinato il reddito su base catastale e, ovviamente, anche le imprese agricole
multifunzionali.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’Agente della riscossione e
annullamento dei carichi
L’articolo 4 interviene sull’attività di riscossione prevedendo la proroga della sospensione legata alla notifica di cartelle di pagamento. La sospensione dei termini di versamento, in scadenza nel periodo DAL 30 marzo 2020 al 30 aprile 2021 termini di prescrizione.

Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento
ordinario di integrazione salariale (CIGO) per una durata massima di tredici settimane nel periodo
compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Sempre i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. E’ precluso inoltre fino al 30 giugno 2021 l'avvio delle procedure di licenziamento sia individuale che collettivo e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro che faranno ricorso al FIS CIGD e CISOA resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Rifinanziamento del Fondo per il Reddito di Cittadinanza
Fa parte delle misure anti povertà e deroga al concetto della decadenza del beneficio in caso di
variazioni reddituali. L’assegnazione di 1 miliardo per il reddito di cittadinanza, con la novità della
sospensione dell’assegno per chi trova il lavoro per sei mesi, se il valore del reddito familiare non
supera i 10mila euro (alla fine del lavoro non si devono riavviare le pratiche). Introduce per il solo
anno 2121 la sospensione e non la decadenza in chiave di incentivazione all’attivazione dei
disoccupati.

Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di Emergenza
Con complessivi 1,5 miliardi si finanziano ancora tre mensilità del reddito d’emergenza (marzo,
aprile e maggio). Vengono attenuati i requisiti di accesso per le famiglie che vivono in affitto: il
limite di reddito familiare aumenta di un dodicesimo del valore annuo di locazione, come dichiarato ai fini Isee. Il sussidio viene esteso ai lavoratori che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 l’indennità Naspi e Discoll.

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
E’ previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa di GENNAIO 2021, Stesso esonero sarà riconosciuto anche a tutti i lavoratori autonomi iscritti alla gestione previdenziali INPS (CD CM IAP) per 1/12 del totale da versare per l’anno 2021.

Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza
epidemiologica
Si introduce un Fondo nello stato di previsione del MEF da destinare “al sostegno delle
categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel
settore dei matrimoni e degli eventi privati”.

Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e
dell’acquacoltura
Si provvede a rifinanziare il Fondo introdotto dalla legge di bilancio 2021 e finalizzato al sostegno
del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. Alla luce di tale incremento, le risorse
finanziarie dello strumento ammonteranno a 300 milioni di euro per il 2021.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’Agente della riscossione e annullamento dei carichi
Tra le disposizioni previste a favore dei soggetti con debiti tributari e contributivi vi è l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
L’agevolazione spetta alle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un
reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e ai soggetti diversi dalle
persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre
2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.