Decreto Legge “Cura Italia”, ecco le misure di interesse per le imprese agricole

Mentre Cia svolge le dovute azioni per l’inserimento di misure risarcitorie per le aziende danneggiate si consiglia di redigere la scheda E (punto 3) e di documentare con fotografie (meglio se con data certa) eventuali prodotti danneggiati prima di procedere allo sgombero ed allo smaltimento (LINK: https://www.regione.liguria.it/…/…/comparto-agricoltura.html).

Ecco le misure ritenute maggiormente significative e rimandiamo a prossimi comunicati i necessari approfondimenti. Appena verranno pubblicate le Circolari esplicative e le modalità per poter accedere agli incentivi gli uffici si adopereranno per mettervi nelle condizioni di accedere a tutti gli incentivi previsti dal Decreto.

1. Tutti i versamenti fiscali e previdenziali scaduti ieri, 16 marzo, sono rinviati al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro.

2. Per tutti gli altri contribuenti con ricavi 2019 sotto i 2 milioni di euro sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 . Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell’Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte, ma anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi dell’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2023. Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale. Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020. Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall’articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.

4. Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate,
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali
-atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dai comuni

I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro 30.06.2020

Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:
- la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
- la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

5. È riconosciuta un’indennità una tantum, per il mese di marzo e per i mesi per il quale verrà riconosciuta l’emergenza, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (commercianti, artigiani e coltivatori diretti )e ai lavoratori stagionali del settore turismo.

6. E’ prevista la Cassa integrazione in deroga anche per i lavoratori agricoli e tutele per i lavoratori stagionali. Bisognerà che il datore di lavoro presenti apposita domanda alla Regione e potrà durare fino a nove settimane

7. Per i dipendenti stagionali agricoli è stata prorogata la scadenza per presentare domanda di disoccupazione per l’anno 2019 al 1 giugno 2020

8. Il grado di parentela e affinità per poter essere d’aiuto all’imprenditore agricolo è stato portato dal quarto al sesto grado.

MUTUI PRIMA CASA E PRESTITI IMPRESE
È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per 9 MESI, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.

Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020. La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data. Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre. È in ogni caso richiesta la presentazione di un’autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.