Proroga del Registro Telematico del vino

Il 9 maggio 2017 è uscita la circolare  MIPAAF/ICQRF, prot. n. 6181, concernente chiarimenti e riepiloghi sulla proroga del registro di accompagnamento del registro telematico del vino. Di seguito il testo della circolare.

[1] Con decreto prot. n. 461 del 28 aprile 2017 è stato prorogato al 30 giugno p.v. il periodo di “accompagnamento” per la tenuta del registro telematico, previsto dal decreto ministeriale prot. n. 1486 del 21 dicembre 2016.
[2] Per un’uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale si forniscono le seguenti indicazioni.

FINO AL 30 GIUGNO 2017
[3] Ricordando che l’obbligo per gli operatori di tenere il registro telematico decorre dal 1° gennaio 2017, è consentito agli operatori, fino al 30 giugno 2017, giustificare in via documentale le operazioni che, in sede di controllo, non risultassero registrate nel registro telematico.
[4] Fino al 30 giugno 2017, per gli operatori che abbiano abilitato lo stabilimento al registro telematico(1), l’omessa/irregolare annotazione delle operazioni sul medesimo registro non configura violazione delle norme vigenti se tali operazioni sono giustificate in via documentale.
[5] Per gli operatori che, invece, NON abbiano ancora abilitato lo stabilimento al registro telematico e presso il medesimo stabilimento siano state effettuate operazioni per le quali sono decorsi i tempi di registrazione, si configura la violazione dell’obbligo previsto dalla norma anche in presenza di documentazione giustificativa. La violazione è diffidabile a norma dell’art. 1, comma 3, del DL n. 91/2014, in quanto sanabile mediante una mera operazione di regolarizzazione.

[6] Non vi è violazione del predetto obbligo nel caso in cui l’operatore dimostri che la mancata abilitazione dello stabilimento al registro sia dovuta ad anomalie o ritardi del SIAN.
[7] La prima annotazione che dovrà essere effettuata sul registro telematico sarà relativa alle giacenze dei prodotti detenuti al 1° gennaio 2017 (se presenti a quella data). A seguire potrà essere riportata, per ogni prodotto, in alternativa all’annotazione delle singole operazioni, la sommatoria delle variazioni dei volumi intervenute a seguito di operazioni di cantina documentalmente dimostrabili (ad es. operazioni di carico/scarico, tagli, perdite/superi, pratiche enologiche che hanno portato a variazione dei volumi).


DAL 1 LUGLIO 2017
[8] Dal 1 luglio 2017 tutte le operazioni dovranno essere registrate nel registro telematico nei termini e nei modi indicati dal DM 20 marzo 2015.
[9] Per la tempistica, si rinvia alla tabella riportata al § 2.7 della “Guida rapida alla tenuta del registro telematico” - in relazione a ciascuna tipologia di operatore ed a ciascuna tipologia di operazione - reperibile sul sito Mipaaf-Sian – Sezione Agricoltura(2).

CHIARIMENTI RELATIVI AD ALCUNE MODALITÀ DI VENDITA
[10] 1. Vendite di prodotti vitivinicoli a consumatori privati:
- allo stato sfuso e/o confezionato, effettuate senza documento di accompagnamento(3), con o senza scontrino fiscale (cosiddette “vendite per corrispettivi”), possono essere registrate in modo riepilogativo, al massimo mensile, suddivise per tipologia di prodotto. La registrazione dovrà essere effettuata utilizzando l’operazione “USSD” e selezionando nel campo esonero/deroga la voce “vendite corrispettivi”.
[11] L’operatore al momento del controllo ufficiale dovrà dare evidenza del quantitativo delle diverse tipologie di prodotto vendute, coerentemente con quanto riportato sul registro dei corrispettivi. Si precisa che l’iscrizione sul registro telematico del medesimo riepilogo (trasmissione del dato al SIAN), sarà effettuata entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello relativo alle vendite per gli operatori che non usufruiscono di deroghe(4) ed entro il trentesimo giorno (del mese successivo a quello relativo alle vendite) per gli altri operatori (ad. es. per le “vendite per corrispettivi” a consumatore privato effettuate nel mese di aprile 2017, la registrazione del riepilogo sul registro telematico dovrà avvenire per la prima tipologia di operatori entro il 4 maggio(5) mentre per gli altri operatori entro il 30 maggio);- allo stato sfuso in recipienti fino a 60 litri o confezionato in recipienti maggiori di 5 litri e fino a 60 litri, effettuate con un documento di accompagnamento(6), possono essere registrate
in modo riepilogativo giornaliero. In tal caso la registrazione dello scarico (operazione “USSD”) riporterà nel campo relativo al documento giustificativo l’intervallo dei documenti di trasporto utilizzati nella giornata.
[12] 2. Vendite riepilogative mensili di prodotti vitivinicoli confezionati in recipienti fino a 5 litri(7)
[13] Le spedizioni dello stesso prodotto vitivinicolo confezionato in recipienti fino a 5 litri(7), effettuate con documento di accompagnamento6, possono essere registrate con periodicità mensile. La registrazione dell’operazione dovrà essere effettuata utilizzando il codice “USSD” e selezionando nel campo esonero/deroga la voce “Uscita riepilogativa condizionato”.
[14] La data operazione corrisponde all’ultimo giorno del mese relativo alle vendite e i tempi per l’iscrizione del riepilogo sul registro telematico sono quelli indicati nel paragrafo precedente, primo trattino.
[15] Si rammenta che in ogni caso, le operazioni e le giacenze devono essere verificabili in qualsiasi momento sulla base di documenti giustificativi attendibili e qualora sia presente la contabilità aziendale computerizzata, a prescindere se sia collegata alla banca dati SIAN, questa dovrà essere aggiornata al fine di consentire un immediato riscontro dei dati non ancora inseriti nel registro telematico.
[16] Si chiede di dare ampia diffusione della presente al personale e agli operatori interessati.


Il Capo dell’Ispettorato
Stefano Vaccari


(1) Per gli Organi di controllo, l’elenco degli operatori che hanno adottato il registro è consultabile nell’area riservata del SIAN “Servizi → Gestione → consultazione registri dematerializzati di carico e scarico” con la funzione “ricerca stabilimenti”. Tale funzione estrae l’elenco di tutti gli stabilimenti collegati dagli operatori al registro vitivinicolo, mediante la voce “Stabilimenti abilitati ad una specifica tipologia di registro” (prodotti vitivinicoli). Tra questi, è possibile estrarre anche gli “Stabilimenti
che hanno attivato il registro telematico per la tipologia specificata” (prodotti vitivinicoli) ovverosia quelli per i quali risulta registrata almeno un’annotazione di carico.

(2) La guida rapida è disponibile al link: http://www.sian.it/portale-mipaaf/agricoltura.jsp
(3) Ai sensi dell’art. 25 del Reg. (CE) n. 436/2009, lett. b) punti i) e iv), non sono richiesti documenti di accompagnamento vitivinicoli per scortare il trasporto:
- di prodotti confezionati in recipienti fino a 5 litri, se il quantitativo totale trasportato non supera:
- 5 litri per il mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato (5 Kg per MCR solido),
- 100 litri per tutti gli altri prodotti;
- effettuato da privati, di vini e di mosti di uve parzialmente fermentati allo stato sfuso, destinati al consumo familiare del destinatario se il quantitativo trasportato non eccede 30 litri.
(4) Operatori che utilizzano il sistema on-line e non sono dotati di contabilità computerizzata aziendale e con produzione superiore ai 1.000 hl di vino (oppure inferiore ai 1.000 hl proveniente prevalentemente da uve NON di propria produzione)
(5) Il primo maggio non è lavorativo pertanto, il terzo giorno lavorativo è il 4 maggio.

(6) L’art. 7, comma 2 e 3, e l’art. 17 comma 1 e 2, del DM 2 luglio 2013 consentono che si possano utilizzare come documento vitivinicolo un MVV cartaceo non convalidato o un Documento di cui al DD 14 aprile 1999 (DDT, fattura, etc.) per il trasporto sul territorio nazionale di prodotti confezionati nonché di vini non confezionati contenuti in recipienti di volume fino a 60 litri (ad esempio nei contenitori forniti dal consumatore) e trasportati con mezzi propri del destinatario e che siano stati ceduti direttamente al consumatore finale per l’esclusivo uso proprio e dei suoi familiari, purché nel limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri. Il documento di accompagnamento riporta nella designazione del prodotto la dicitura “destinato esclusivamente al consumo familiare del destinatario” (per le vendite a privato consumatore fino a 30 litri non è necessario il documento).
(7) 5 Kg per MCR solido